RICHIESTA DI RICHIESTA DI COSTITUZIONE UNIONE CIVILE
Modulo per la richiesta di costituzione unione civile
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Servizio attivo
A chi è rivolto
E' rivolto alle persone dello stesso sesso che intendono contrarre unione civile.
Descrizione
Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.
L'ufficiale di stato civile provvede alla formazione dell'atto di unione civile tra persone dello stesso sesso e alla sua conservazione nei Registri dello Stato Civile.
Una delle modalità di costituzione dell'unione civile riguarda i coniugi che, a seguito della rettificazione di sesso, abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili.
Con la costituzione dell'unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione.
Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.
Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.
CAUSE IMPEDITIVE (commi 4 e 5 della L. n.76/2016)
Sono cause impeditive della costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso:
- la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
- l'interdizione, di una delle parti, per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la costituzione dell'unione civile;
in tal caso il procedimento non può aver luogo finchè la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato;
- la sussistenza tra le parti dei rapporti ex art. 87, 1° comma, del Codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo art. 87;
- la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare
la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.
La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al comma 4 comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.
IL REGIME PATRIMONIALE
Al momento della costituzione dell'unione civile le parti hanno la possibilità di scegliere il regime della separazione dei beni; in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, il regime patrimoniale è costituito dalla comunione dei beni.
Successivamente alla costituzione dell'unione, le parti potranno pervenire alla modifica delle convenzioni e saranno a loro applicate le norme in materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali.
IL COGNOME
Le parti hanno la facoltà di assumere, per la durata dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile.
La scelta del cognome comune non comporta alcuna modifica anagrafica.
L'ufficiale di stato civile provvede alla formazione dell'atto di unione civile tra persone dello stesso sesso e alla sua conservazione nei Registri dello Stato Civile.
Una delle modalità di costituzione dell'unione civile riguarda i coniugi che, a seguito della rettificazione di sesso, abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili.
Con la costituzione dell'unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione.
Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.
Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.
CAUSE IMPEDITIVE (commi 4 e 5 della L. n.76/2016)
Sono cause impeditive della costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso:
- la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
- l'interdizione, di una delle parti, per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la costituzione dell'unione civile;
in tal caso il procedimento non può aver luogo finchè la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato;
- la sussistenza tra le parti dei rapporti ex art. 87, 1° comma, del Codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo art. 87;
- la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare
la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.
La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al comma 4 comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.
IL REGIME PATRIMONIALE
Al momento della costituzione dell'unione civile le parti hanno la possibilità di scegliere il regime della separazione dei beni; in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, il regime patrimoniale è costituito dalla comunione dei beni.
Successivamente alla costituzione dell'unione, le parti potranno pervenire alla modifica delle convenzioni e saranno a loro applicate le norme in materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali.
IL COGNOME
Le parti hanno la facoltà di assumere, per la durata dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile.
La scelta del cognome comune non comporta alcuna modifica anagrafica.
Come fare
La compilazione, l'inoltro e la gestione delle domande avvengono compilando il relativo modulo rinvenibile accedendo al servizio tramite SPID/CIE.
Nel caso in cui non si fosse in possesso di SPID/CIE, sarà possibile accedere al servizio rivolgendosi ad un soggetto terzo che lo faccia per conto dell'unito/a, prestando particolare attenzione ai documenti di identità da allegare.
Nel caso in cui non si fosse in possesso di SPID/CIE, sarà possibile accedere al servizio rivolgendosi ad un soggetto terzo che lo faccia per conto dell'unito/a, prestando particolare attenzione ai documenti di identità da allegare.
Cosa serve
Chi intende costituire un'unione civile deve darne comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile di un Comune a scelta, tramite apposita istanza.
L'Ufficiale dello Stato civile redige un processo verbale di richiesta di unione civile, che deve essere sottoscritto contemporaneamente e congiuntamente da entrambe le parti, innanzi all'Ufficiale di Stato Civile designato.
Il procedimento prevede una fase istruttoria per verificare l'inesistenza di impedimenti alla costituzione dell'Unione civile.
Il cittadino straniero deve presentare il nulla osta all'unione civile rilasciato dall'autorità straniera competente (consolato straniero in Italia). Il nulla osta dovrà fare esplicito riferimento all'Unione o Matrimonio tra persone dello stesso sesso.
L'eventuale impedimento alla costituzione di un unione tra persone dello stesso sesso attestato dall'autorità straniera non è causa di impedimento alla costituzione dell'Unione civile.
L'unione civile deve essere costituita entro 180 giorni dalla conclusione delle verifiche delle dichiarazioni ricevute.
L'Unione civile è costituita, nel giorno concordato, alla presenza di due testimoni e davanti all'ufficiale dello stato civile.
La celebrazione avviene nella Casa Comunale in una sala aperta al pubblico alla presenza di due testimoni (uno per parte, che dovranno essere comunicati anticipatamente all'Ufficiale dello Stato civile).
Qualora gli interessati, o anche uno solo di essi, non comparissero senza giustificato motivo nel giorno e nell'ora fissati per la dichiarazione, tutto il procedimento verrà annullato e non potrà procedersi con la dichiarazione se non iniziando un nuovo procedimento.
L'Ufficiale dello Stato civile redige un processo verbale di richiesta di unione civile, che deve essere sottoscritto contemporaneamente e congiuntamente da entrambe le parti, innanzi all'Ufficiale di Stato Civile designato.
Il procedimento prevede una fase istruttoria per verificare l'inesistenza di impedimenti alla costituzione dell'Unione civile.
Il cittadino straniero deve presentare il nulla osta all'unione civile rilasciato dall'autorità straniera competente (consolato straniero in Italia). Il nulla osta dovrà fare esplicito riferimento all'Unione o Matrimonio tra persone dello stesso sesso.
L'eventuale impedimento alla costituzione di un unione tra persone dello stesso sesso attestato dall'autorità straniera non è causa di impedimento alla costituzione dell'Unione civile.
L'unione civile deve essere costituita entro 180 giorni dalla conclusione delle verifiche delle dichiarazioni ricevute.
L'Unione civile è costituita, nel giorno concordato, alla presenza di due testimoni e davanti all'ufficiale dello stato civile.
La celebrazione avviene nella Casa Comunale in una sala aperta al pubblico alla presenza di due testimoni (uno per parte, che dovranno essere comunicati anticipatamente all'Ufficiale dello Stato civile).
Qualora gli interessati, o anche uno solo di essi, non comparissero senza giustificato motivo nel giorno e nell'ora fissati per la dichiarazione, tutto il procedimento verrà annullato e non potrà procedersi con la dichiarazione se non iniziando un nuovo procedimento.
Cosa si ottiene
L'avvio dell'iter per la costituzione di unione civile.
L'ufficio contatterà gli interessati per fissare un appuntamento con entrambi per la redazione del verbale di richiesta di Unione Civile.
Per qualsiasi chiarimento o informazione sui contenuti del presente avviso, è possibile rivolgersi all'Ufficio Stato Civile:
- email: statociv@comune.gallarate.va.it
- tel . 0331.754288/281
Si ricorda che è sempre possibile consultare lo stato di avanzamento della pratica in oggetto (oltre a quelle già inviate o in lavorazione) nella sezione PRATICHE, dopo aver effettuato l'accesso al proprio profilo tramite SPID/CIE.
L'ufficio contatterà gli interessati per fissare un appuntamento con entrambi per la redazione del verbale di richiesta di Unione Civile.
Per qualsiasi chiarimento o informazione sui contenuti del presente avviso, è possibile rivolgersi all'Ufficio Stato Civile:
- email: statociv@comune.gallarate.va.it
- tel . 0331.754288/281
Si ricorda che è sempre possibile consultare lo stato di avanzamento della pratica in oggetto (oltre a quelle già inviate o in lavorazione) nella sezione PRATICHE, dopo aver effettuato l'accesso al proprio profilo tramite SPID/CIE.
Tempi e scadenze
La durata del procedimento dipende dalla quantità e tipologia di verifica da parte dell'ufficio.
30 giorni
La durata del procedimento dipende dalla quantità e tipologia di verifica da parte dell'ufficio
Quanto costa
Imposta di bollo da Euro 16,00 per il verbale di richiesta di costituzione di Unione civile.
La richiesta di celebrazione dell'Unione civile in un Comune diverso da quello che ha ricevuto la richiesta di costituzione, è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo di Euro 16,00.
La richiesta di celebrazione dell'Unione civile in un Comune diverso da quello che ha ricevuto la richiesta di costituzione, è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo di Euro 16,00.
Accedi al servizio
Uffici in cui il servizio è disponibile
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Telefono: 0331754111
Unità organizzativa Responsabile
Codice dell'Ente erogatore (IPA)
C_D869
Data Ultimo Aggiornamento: 14/05/26 10.04